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Regolamento 01/2024 della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Solaria

Il presente regolamento disciplina la gestione degli impianti di produzione di energia rinnovabile di proprietà o nella disponibilità della Comunità Energetica Rinnovabile Solaria, nonché l’utilizzo dei contributi economici derivanti dal servizio di valorizzazione e incentivazione.

Articolo 1 – Produzione di Energia ed Impianti

La produzione di energia della CER è destinata al consumo condiviso tra i membri ed avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo valuterà le proposte degli associati per l’installazione di nuovi impianti e potrà acquisire la disponibilità di impianti da soggetti terzi a determinate condizioni.

Articolo 2 – Il Referente di Solaria

Il Presidente di Solaria assume il ruolo di Referente per la gestione amministrativa della configurazione di autoconsumo e per l’accesso ai contributi economici erogati dal GSE.

Articolo 3 – I Benefici Economici

Gli incentivi derivanti dall’energia condivisa comprendono:

  • Tariffa Premio stabilita dal Decreto Cacer e da ARERA;
  • Contributo per la valorizzazione dell'energia condivisa;
  • Contributo per la cessione dell'energia immessa in rete;
  • Contributi a fondo perduto previsti dal PNRR.

Articolo 4 – Destinazione degli Importi Derivanti dalla Condivisione dell’Energia

Gli importi saranno destinati alla copertura dei costi della comunità e alla riduzione dei costi energetici per i soci.

Articolo 5 – Ripartizione del Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici

Il 60% degli incentivi sarà destinato ai produttori ("producer"), il 10% ai consumatori ("consumer"), con distribuzione regolata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Monitoraggio

I soci avranno accesso ai dati di consumo e condivisione dell’energia tramite strumenti di monitoraggio messi a disposizione dalla CER.

Articolo 7 – Quote Associative

Le quote associative variano in base alla potenza dell’impianto o ai consumi e includono un contributo per la gestione delle pratiche GSE.

Articolo 8 – Durata Minima Associazione

Ogni socio si impegna a mantenere l'associazione per almeno 24 mesi, con un preavviso di 6 mesi per la disdetta.

Articolo 9 – Adozione

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del 30 novembre 2024.

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